CARTA INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DELLA VITA UMANA

 

 

1.      Art.   Nel constare che oggi, sempre più con maggiore accanimento, non si usa alcun rispetto per la pubblica salute e per la vita dell’uomo, il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, impugnando la “Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo”, per altro adottata dalle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, si fa garante, innanzi a tutti gli Stati del Mondo, di difendere con ogni mezzo a disposizione della vita umana, tanto deprezzata e distrutta in questi ultimi tempi.

 

2.      Art.  Il Parlamento Mondiale condanna qualsiasi persecuzione politica, religiosa e razziale, che possa verificarsi negli Stati.

 

3.      Art.  Nessun cittadino dello Stato può essere arbitrariamente arrestato, imprigionato o esiliato, ovvero sottoposto a provvedimenti di diffida o di altra coercizione fisica o morale, nonché a restrizione di qualsiasi genere.

 

4.      Art.  Nessun cittadino dello Stato può essere sottoposto a tortura oppure a pene e trattamenti crudeli, bestiali e degradanti.

 

5.      Art.  Nessun cittadino dello Stato, anche se è ritenuto colpevole, può essere condannato alla pena di morte, in quanto lo Stato, nel condannare un delitto, commetterebbe un altro delitto, applicando la pena capitale.

 

6.      Art.  Tutti i cittadini dello Stato hanno diritto alla Libertà di pensiero, di parola e di coscienza. Questo diritto comprende la libertà di professare pubblicamente e privatamente, sotto qualsiasi forma e mezzo, la propria religione, la propria ideologia politica, la propria opinione, il proprio credo, senza, per questo, subire persecuzioni, diffide, arresti, detenzioni o addirittura l’esilio, le tortura e la morte.

 

7.      Art.  Il Parlamento Mondiale condanna altresì il razzismo, considerato un fenomeno di inciviltà e di mania patologica nella persecuzione.

 

8.      Art.  Il Parlamento Mondiale invita gli stati del Mondo ad abolire le cosi dette “ polizie militari” impegnate contro i cittadini in abiti civili, nonché le polizie segrete che reprimono la libertà.

 

9.      Art.  Il Parlamento Mondiale nominerà degli Alti Commissari Internazionali, con l’intento di pervenire ed eliminare ogni forma di illegalità costituzionale che possa verificarsi in quelle Nazioni a regime tirannico, dittatoriale assolutistico e pseudo democratico.

 

10.  Art. Il Parlamento Mondiale denunzierà alle Nazioni Unite quegli Stati che attuano le torture poliziesche e le cruente carcerazioni, nonché le “farse giudiziarie”completate poi alle condanne a morte.

 

11.  Art. Gli Stati, che sono pubblicamente incriminati dal Parlamento Mondiale, verranno proposti per l’espulsione delle Nazioni Unite.

 

12.  Art. Inoltre i predetti Stati incriminati saranno sottoposti a gravi sanzioni economiche, nonché a totale isolamento politico, sociale, culturale e turistico.

 

13.  Art.  Il Parlamento Mondiale ripudia e condanna qualsiasi tipo di guerra e di guerriglia urbana, considerate fenomeni di alta criminalità organizzata, protetta tra l’altro da interessi politici prevalentemente personale e non a beneficio della collettività nazionale.

 

14.  Art.  Il Parlamento Mondiale ha facoltà d’intervenire in quelle nazioni che si sono macchiate dei più orribili crimini, ai danni di liberi ed onesti cittadini, onde poter ripristinare l’ordine, la giustizia e la legalità.

 

15.  Art. Il Parlamento Mondiale non riconosce alcuna formalità di “ingerenza negli affari interni di uno Stato”, quando questo Stato è incriminato innanzi al Mondo di atrocità, persecuzioni, torture, guerre ed altri abominevoli abusi che provengono dal potere politico-giudiziaro, nonché dalle autorità di polizia o addirittura dall’esercito preposto come polizia militare.

 

16.  Art.  Il Parlamento Mondiale intende creare un Fondo Internazionale i Assistenza per i Perseguitati, per i Detenuti e per gli Invalidi da torture.

 

17.  Art.  Il Parlamento Mondiale ha diritto di sorvegliare le Nazioni, sotto il profilo giuridico internazionale, onde prevenire e reprimere in tempo qualsiasi forma nascente di abuso di potere, che possa trasformarsi in licenza per la tortura e la persecuzione, l’arresto e la carcerazione, l’esilio e la pena di morte. In tal senso, il Parlamento Mondiale s’informerà delle situazioni, mettendosi in diretto contatto coi relativi Governi, attraverso i Ministri degli Esteri, dell’Interno, della Giustizia dell’Esercito.

 

18.  Art.  Il Parlamento Mondiale ripudia e condanna gli esperimenti atomici e le armi nucleari in genere, nonché le armi chimiche e betteriologiche, sintomi di inciviltà e di regresso sociale e politico.

 

19.  Art.  Il Parlamento Mondiale propone alle Nazioni Unite di applicare gravi sanzioni economiche a quegli Stati che impegnano le armi atomiche, come espedienti estremi di guerra, facendole esplodere nell’atmosfera, nel mare e nel sottosuolo.

 

20.  Art.  Se dopo le sanzioni economiche codesti Stati dovessero continuare i loro esperimenti nucleari, si potrà provvedere ad espellerli dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

21.  Art.  Tutti i cittadini delle Nazioni, che si trovano nelle gravissime condizioni di perseguitati, torturati, detenuti, condannati a morte ed esiliati, hanno l’obbligo di adire il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace in loro difesa, contro l’illegalità, la violenza, l’odio e la tirannide.