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CARTA INTERNAZIONALE SULLA
PROTEZIONE DELLA VITA UMANA
1.
Art. Nel constare
che oggi, sempre più con maggiore accanimento, non si usa alcun
rispetto per la pubblica salute e per la vita dell’uomo, il
Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, impugnando la
“Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo”, per altro
adottata dalle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, si fa garante,
innanzi a tutti gli Stati del Mondo, di difendere con ogni mezzo
a disposizione della vita umana, tanto deprezzata e distrutta in
questi ultimi tempi.
2.
Art. Il Parlamento
Mondiale condanna qualsiasi persecuzione politica, religiosa e
razziale, che possa verificarsi negli Stati.
3.
Art. Nessun cittadino
dello Stato può essere arbitrariamente arrestato, imprigionato o
esiliato, ovvero sottoposto a provvedimenti di diffida o di
altra coercizione fisica o morale, nonché a restrizione di
qualsiasi genere.
4.
Art. Nessun cittadino
dello Stato può essere sottoposto a tortura oppure a pene e
trattamenti crudeli, bestiali e degradanti.
5.
Art. Nessun cittadino
dello Stato, anche se è ritenuto colpevole, può essere
condannato alla pena di morte, in quanto lo Stato, nel
condannare un delitto, commetterebbe un altro delitto,
applicando la pena capitale.
6.
Art. Tutti i
cittadini dello Stato hanno diritto alla Libertà di pensiero, di
parola e di coscienza. Questo diritto comprende la libertà di
professare pubblicamente e privatamente, sotto qualsiasi forma e
mezzo, la propria religione, la propria ideologia politica, la
propria opinione, il proprio credo, senza, per questo, subire
persecuzioni, diffide, arresti, detenzioni o addirittura
l’esilio, le tortura e la morte.
7.
Art. Il Parlamento
Mondiale condanna altresì il razzismo, considerato un fenomeno
di inciviltà e di mania patologica nella persecuzione.
8.
Art. Il Parlamento
Mondiale invita gli stati del Mondo ad abolire le cosi dette “
polizie militari” impegnate contro i cittadini in abiti civili,
nonché le polizie segrete che reprimono la libertà.
9.
Art. Il Parlamento
Mondiale nominerà degli Alti Commissari Internazionali, con
l’intento di pervenire ed eliminare ogni forma di illegalità
costituzionale che possa verificarsi in quelle Nazioni a regime
tirannico, dittatoriale assolutistico e pseudo democratico.
10.
Art. Il Parlamento
Mondiale denunzierà alle Nazioni Unite quegli Stati che attuano
le torture poliziesche e le cruente carcerazioni, nonché le
“farse giudiziarie”completate poi alle condanne a morte.
11.
Art. Gli Stati, che
sono pubblicamente incriminati dal Parlamento Mondiale, verranno
proposti per l’espulsione delle Nazioni Unite.
12.
Art. Inoltre i
predetti Stati incriminati saranno sottoposti a gravi sanzioni
economiche, nonché a totale isolamento politico, sociale,
culturale e turistico.
13.
Art. Il Parlamento
Mondiale ripudia e condanna qualsiasi tipo di guerra e di
guerriglia urbana, considerate fenomeni di alta criminalità
organizzata, protetta tra l’altro da interessi politici
prevalentemente personale e non a beneficio della collettività
nazionale.
14.
Art. Il Parlamento
Mondiale ha facoltà d’intervenire in quelle nazioni che si sono
macchiate dei più orribili crimini, ai danni di liberi ed onesti
cittadini, onde poter ripristinare l’ordine, la giustizia e la
legalità.
15.
Art. Il Parlamento
Mondiale non riconosce alcuna formalità di “ingerenza negli
affari interni di uno Stato”, quando questo Stato è incriminato
innanzi al Mondo di atrocità, persecuzioni, torture, guerre ed
altri abominevoli abusi che provengono dal potere
politico-giudiziaro, nonché dalle autorità di polizia o
addirittura dall’esercito preposto come polizia militare.
16.
Art. Il Parlamento
Mondiale intende creare un Fondo Internazionale i Assistenza per
i Perseguitati, per i Detenuti e per gli Invalidi da torture.
17.
Art. Il Parlamento
Mondiale ha diritto di sorvegliare le Nazioni, sotto il profilo
giuridico internazionale, onde prevenire e reprimere in tempo
qualsiasi forma nascente di abuso di potere, che possa
trasformarsi in licenza per la tortura e la persecuzione,
l’arresto e la carcerazione, l’esilio e la pena di morte. In tal
senso, il Parlamento Mondiale s’informerà delle situazioni,
mettendosi in diretto contatto coi relativi Governi, attraverso
i Ministri degli Esteri, dell’Interno, della Giustizia
dell’Esercito.
18.
Art. Il Parlamento
Mondiale ripudia e condanna gli esperimenti atomici e le armi
nucleari in genere, nonché le armi chimiche e betteriologiche,
sintomi di inciviltà e di regresso sociale e politico.
19.
Art. Il Parlamento
Mondiale propone alle Nazioni Unite di applicare gravi sanzioni
economiche a quegli Stati che impegnano le armi atomiche, come
espedienti estremi di guerra, facendole esplodere
nell’atmosfera, nel mare e nel sottosuolo.
20.
Art. Se dopo le
sanzioni economiche codesti Stati dovessero continuare i loro
esperimenti nucleari, si potrà provvedere ad espellerli
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.
21.
Art. Tutti i
cittadini delle Nazioni, che si trovano nelle gravissime
condizioni di perseguitati, torturati, detenuti, condannati a
morte ed esiliati, hanno l’obbligo di adire il Parlamento
Mondiale per la Sicurezza e la Pace in loro difesa, contro
l’illegalità, la violenza, l’odio e la tirannide.
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